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Aggravamento del rischio
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l’aggravamento si è verificato. L’assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale che non avesse consentito l’assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall’origine. Vedi anche Dichiarazioni inesatte o reticenti.