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Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati.