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Salvataggio (obbligo di)
L'obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l'assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell'assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all'atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell'assicuratore. L'inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell'indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all'obbligo dell'avviso del sinistro. L'assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve - su richiesta dell'assicurato - anticipare le spese o concorrere alle stesse.